Se sei un privato cittadino che offri alloggi (case e appartamenti) a scopo turistico, devi dichiarare le caratteristiche degli alloggi che metti a disposizione, secondo quando previsto dalla legge provinciale in tema di ricettività turistica, L.P. n.7/2002, art. 37 bis.
I dati così raccolti vanno ad alimentare una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico, che consente alla Provincia di attivare coerenti politiche di supporto al comparto ed ai relativi servizi locali.
La comunicazione NON riguarda gli alloggi già considerati in altre strutture ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge, né le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.
La comunicazione deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino variazioni nelle caratteristiche o nella destinazione dell'immobile rispetto a quanto comunicato in precedenza, entro 30 giorni dal verificarsi di tali modifiche.
L'articolo 37 bis della legge prevede che l'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Per ulteriori informazioni, consulta la legge provinciale 7/2002 sulla ricettività turistica